Cassazione civileSez. IIsentenza n. 2202del 5 febbraio 2004
(1 massima)
(massima n. 1)
La prescrizione del diritto di accettare l'ereditā non č soggetta a interruzione in seguito al riconoscimento del diritto stesso da parte di chi beneficerebbe del suo mancato esercizio entro il termine stabilito dall'art. 480 c.c.