(massima n. 1)
Poiché l'efficacia preclusiva ex art. 2909 c.c. presuppone non solo l'identitą delle parti, ma anche quella del "petitum" e della "causa petendi", il giudicato formatosi nell'ambito del procedimento per convalida di sfratto, instaurato da una societą in liquidazione coatta amministrativa, non rende inammissibile l'eccezione di difetto di legittimazione del commissario giudiziale, riproposta in sede di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per il pagamento dei canoni di locazione, stante la diversitą obiettiva tra la pregressa convalida di sfratto e la domanda di pagamento dei canoni locativi insoluti.