(massima n. 1)
Avverso le sentenze sullo stato di adottabilitą pronunciate dalla sezione per i minorenni della corte d'appello, l'art. 17 della legge 4 maggio 1983, n. 184 si limita a stabilire che il ricorso per cassazione deve essere proposto entro trenta giorni, senza disporre una generale riduzione alla metą di tutti i termini; pertanto, per il deposito del ricorso e per la proposizione del controricorso si applicano i termini ordinari, rispettivamente, di venti giorni, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., e di venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso, ai sensi dell'art. 370 c.p.c..