(massima n. 1)
La sostituzione della canna fumaria pertinente ad unitą immobiliare di proprietą esclusiva non reca, di per sé, danno alla cosa comune - la facciata dell'edificio - gią utilizzata per l'appoggio, non dovendo alterare, tuttavia, alla luce del collegamento tra gli artt. 1102, 1120, secondo comma, e 1122 c.c., il decoro architettonico del fabbricato.