(massima n. 1)
La trasformazione o l'alienazione della cosa acquistata, di per sé, non preclude al compratore l'azione di risoluzione contrattuale per vizi, ai sensi dell'art. 1492, terzo comma, c.c., se quella condotta non evidenzia univocamente che il compratore, cosciente dei vizi, ha inteso accettare la cosa, rinunciando alla maggiore tutela risarcitoria rispetto alla riduzione del prezzo. In caso di risoluzione contrattuale, attesa l'impossibilitą della restituzione in natura, gli effetti restitutori devono essere ordinati per equivalente, nei limiti in cui, malgrado i vizi, la cosa abbia fornito utilitą al compratore.