(massima n. 1)
Il conferimento in una societā capitalistica giā costituita č un atto con il quale il socio o il terzo, sul presupposto di una deliberazione di aumento del capitale sociale, approvata dall'organo competente della societā, realizza la sua volontā di partecipare o, se giā socio, di aumentare il valore della partecipazione alla medesima societā, e trova nel collegamento essenziale con quella deliberazione la sua causa negoziale, sicché le condizioni di validitā del conferimento sotto il profilo della sussistenza della volontā non possono essere esaminate indipendentemente da quelle della deliberazione medesima.