(massima n. 1)
È ammissibile l'impugnazione notificata presso il procuratore costituito se costui, unico legittimato a tale fine, ometta di dichiarare o notificare alle altre parti, durante il processo, il verificarsi dell'evento interruttivo per soppressione del soggetto rappresentato (nella specie, S.A.C.E. - Sezione speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione, cui è subentrata la S.A.C.E.- Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero), intervenuto prima della pubblicazione della sentenza impugnata, così dando luogo alla ultrattività del "mandato ad litem".