(massima n. 1)
La mera predisposizione, da parte di uno dei contraenti, del contenuto contrattuale è del tutto insufficiente a giustificare l'automatica applicazione al regolamento contrattuale della tutela apprestata negli artt. 1341 e 1342 c.c., occorrendo, in aggiunta, che tale regolamento risulti predisposto per essere adottato per una serie indefinita di rapporti, sicché la conclusione del contratto, da parte del contraente diverso dal predisponente, risulti avvenuta senza alcuna possibilità di incidere sul contenuto del contratto, potendo egli soltanto scegliere se stipulare o meno.