(massima n. 1)
La regola dell'art. 83, quarto comma, c.p.c., secondo cui la procura si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, vale per la procura alle liti e non si estende alla procura sostanziale a gestire l'affare altrui, quest'ultima essendo disciplinata dagli artt. 1387 e seguenti c.c..