(massima n. 1)
La sottoscrizione apposta non in calce al documento, bensģ a margine dello stesso fa presumere, in mancanza di prova contraria, l'espressione di una volontą di adesione della parte, che il giudice dovrą, se occorre, interpretare per stabilirne la portata ed i limiti in relazione alla fattispecie concreta.