(massima n. 1)
Nel procedimento diretto alla dichiarazione del fallimento non può dirsi violato il principio della immutabilità del giudice, sancito dall'art. 276 c.p.c., ancorché il giudice delegato che ha proceduto all'audizione del debitore sia rimasto estraneo al collegio che ha deliberato la dichiarazione di fallimento, atteso che il predetto principio è applicabile solo dal momento in cui inizia la discussione - la quale non può essere identificata con l'audizione del debitore - e non si riferisce a precedenti fasi interlocutorie, come quelle destinate, nel procedimento prefallimentare, alla raccolta di informazioni e all'ascolto dei creditori e del debitore.