(massima n. 1)
La mancata previsione di un termine finale di avveramento in relazione ad una condizione sospensiva apposta ad un contratto non postula che l'efficacia sospensiva della condizione debba estendersi fino al momento in cui sia accertata l'assoluta impossibilitą, oggettiva o soggettiva, dell'avveramento, dovendo, per converso, la valutazione di tale impossibilitą avvenire in termini concreti, con riferimento alla relativa prevedibilitą nel contesto storico, sociale ed ambientale del momento.