(massima n. 1)
L'art. 42 c.p.c., secondo il quale i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. possono essere impugnati soltanto con l'istanza di regolamento di competenza, non č suscettibile di interpretazione analogica e, pertanto, non trova applicazione nei casi di sospensione impropria. Ne consegue che il provvedimento di sospensione della procedura fallimentare, adottato ai sensi degli artt. 161, nono comma, e 168 legge fall. a seguito dell'ammissione del fallendo ad una procedura di concordato (equiparabile, quanto agli effetti, ad una esecuzione forzata di natura collettiva), non č impugnabile con il regolamento di competenza, trattandosi di atto finalizzato ad assicurare solo il coordinamento tra procedure, strettamene connesse ma con presupposti ed esiti divergenti, tra le quali non c'č rapporto di pregiudizialitā.