(massima n. 1)
La notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado effettuata ad una persona giā deceduta č giuridicamente inesistente, posto che la capacitā giuridica si acquista dal momento della nascita e si estingue con la morte; ne consegue l'insanabile nullitā, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, delle sentenze pronunciate nel corso del processo nei confronti del soggetto deceduto prima dell'inizio dello stesso.