(massima n. 1)
Ai fini della liquidazione dei diritti e degli onorari spettanti al difensore in sede di opposizione alla sentenza di risoluzione del concordato preventivo e conseguente dichiarazione di fallimento, il valore della causa, da determinarsi sulla base della domanda ex art. 10 c.p.c., non va desunto dall'entitā del passivo, non essendo applicabile in via analogica l'art. 17 c.p.c. riguardante esclusivamente i giudizi di opposizione ad esecuzione forzata, ma deve considerarsi indeterminabile, atteso che la pronuncia richiesta č di revoca del fallimento, con oggetto l'accertamento dell'insolvenza, e non la delimitazione quantitativa del dissesto, tenuto conto che, rispetto ad essa, la legittimitā della risoluzione del concordato costituisce un mero presupposto.