(massima n. 1)
Nelle controversie in materia di lavoro e previdenza, nelle quali deve essere distinta la fase della proposizione della domanda ("editio actionis"), che si perfeziona con il deposito del ricorso innanzi all'adito organo giudiziario, dalla successiva fase della instaurazione del contraddittorio ("vocatio in jus"), che si attua mediante la notificazione alla controparte del ricorso stesso unitamente al relativo decreto di fissazione d'udienza, la riassunzione del giudizio in primo grado, dopo che il giudice di appello, in applicazione degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., ne abbia disposto la rimessione al primo giudice dichiarando nulla per difetto di integritą del contraddittorio la sentenza emessa in prime cure, comporta la continuazione del giudizio precedentemente instaurato e non l'instaurazione di un nuovo giudizio, con conseguente inammissibilitą della proposizione di domande nuove.