(massima n. 1)
Non può dedursi con ricorso per cassazione l'errore materiale consistente nella mancata previsione in dispositivo di un diritto riconosciuto in motivazione in quanto, in caso di non coincidenza tra quanto riportato in dispositivo e quanto scritto in motivazione, deve prevalere quest'ultima. (Nella specie, relativa ad una azione di risarcimento per occupazione illecita di un terreno da parte dell'amministrazione, la decisione impugnata aveva affermato il diritto di rivalsa dell'ente comunale nei confronti della cooperativa edilizia esecutrice dell'opera nella sola parte motiva; la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha rigettato il ricorso inteso a far valere l'omissione come errore materiale).