(massima n. 1)
Al fine di distinguere le fattispecie, nelle quali č consentito il sindacato della Corte di cassazione sul rispetto dei limiti esterni della giurisdizione nelle decisioni adottate dal Consiglio di Stato in sede di giudizio di ottemperanza, da quelle nelle quali un tale sindacato č inammissibile, č decisivo stabilire se oggetto del ricorso sia il modo con cui il potere di ottemperanza č stato esercitato (limiti interni della giurisdizione) oppure se sia in discussione la possibilitā stessa, in una determinata situazione, di fare ricorso al giudizio di ottemperanza (limiti esterni della giurisdizione); ne consegue che, ove le censure mosse alla decisione del Consiglio di Stato riguardino l'interpretazione del giudicato e delle norme oggetto di quel giudizio, gli errori nei quali il giudice amministrativo sia eventualmente incorso, essendo inerenti al giudizio di ottemperanza, restano interni alla giurisdizione stessa e non sono sindacabili dalla Corte di cassazione. (Cosė statuendo, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, individuando, attraverso un'operazione ermeneutica, l'oggetto del giudicato amministrativo, afferente la declaratoria di nullitā di titoli negoziali, aveva ritenuto rientrante in esso la "restituzione", in favore della controricorrente e ricorrente incidentale, del pacchetto azionario trasferito, pur restandone attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario le questioni relative alla "proprietā").