(massima n. 1)
La deliberazione della decisione in una data ricadente nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali (ovvero tra il 1° agosto ed il 15 settembre), allorché l'udienza di discussione della causa si sia comunque tenuta al di fuori di detto periodo, non determina violazione delle norme, di cui agli artt. 90 e 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, che precludono la trattazione degli affari civili non urgenti durante le ferie annuali dei magistrati, svolgendosi la fase della deliberazione della decisione in segreto nella camera di consiglio, senza la partecipazione delle parti, con conseguente insussistenza delle ragioni che, al fine di consentire alle parti stesse di agire e di difendersi in giudizio, sono a base della disciplina delle attività consentite; né alcuna norma discendente dai principi regolatori del giusto processo vieta ai magistrati, ancorché non in turno di servizio, di provvedere durante il periodo feriale, oltre che a scrivere e depositare sentenze, a riunirsi in camera di consiglio per deliberare la decisione di controversie già discusse dalle parti, essendo, anzi, la sollecita definizione della fase decisoria espressione del rispetto del canone del buon andamento del servizio giustizia, funzionale alla realizzazione dell'obiettivo della ragionevole durata del processo stesso.