(massima n. 1)
Nei rapporti tra privati, ai sensi dell'art. 1145, secondo comma, c.c., in via eccezionale e per ragioni di ordine pubblico, è concessa l'azione di spoglio rispetto a beni appartenenti al demanio dello Stato, nonché delle province e dei comuni, soggetti al regime dei beni demaniali, quando su tali beni siano stati compiuti atti di godimento analoghi a quelli eventualmente esercitati su cose di pertinenza esclusiva, senza che rilevi in contrario il fatto che detto godimento sia stato esercitato in mancanza di un atto di concessione legittimante una particolare forma di utilizzazione. La predetta tutela possessoria spetta anche in caso di impedimento soltanto parziale del passaggio veicolare sul bene demaniale, consistente in un'apprezzabile difficoltà di transito.