(massima n. 1)
È inammissibile il regolamento di competenza avverso il decreto del tribunale fallimentare, con il quale, dato atto del mancato raggiungimento della maggioranza richiesta dall'art. 177 legge fall. per l'approvazione del concordato preventivo, venga fissata l'audizione del debitore con riserva di ogni provvedimento ex art. 162 legge fall., avendo tale decreto mera natura ordinatoria e non di sentenza implicita sulla competenza territoriale per l'eventuale dichiarazione di fallimento, e non essendo, quindi, idoneo a pregiudicare la relativa questione.