(massima n. 1)
In virtù dell'autonomia contrattuale, le parti possono apporre una determinata condizione al contratto nell'esclusivo interesse di uno solo dei contraenti, nella quale ipotesi — il cui accertamento è rimesso al giudice del merito, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se congruamente e correttamente motivato — tale contraente può ben rinunziare ad avvalersi della condizione, sia prima che dopo il non avveramento della stessa, senza che la controparte possa, comunque ostacolarne la volontà.