(massima n. 1)
La decisione di primo grado deliberata in camera di consiglio da un collegio diverso, in uno o pių membri, da quello che ha assistito alla discussione della causa, in violazione dell'art. 276, primo comma, c.p.c., č causa di nullitā della sentenza, riconducibile al vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 c.p.c. ed č soggetta al relativo regime, con la conseguenza che il giudice d'appello che rilevi anche d'ufficio detta nullitā č tenuto a trattenere la causa e a deciderla nel merito, provvedendo alla rinnovazione della decisione come naturale rimedio contro la rilevazione della nullitā e non deve, invece, rimettere la causa al primo giudice che ha pronunciato la sentenza affetta da nullitā, in quanto non ricorre nella specie alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dall'art. 354 c.p.c., dovendosi escludere che il vizio in questione sia assimilabile al difetto assoluto di sottoscrizione della sentenza, contemplato dall'art. 161, secondo comma, del codice di rito, per il quale, invece, detta rimessione č imposta dallo stesso art. 354. (Nella specie, la causa era stata decisa in primo grado da un giudice onorario aggregato designato dal presidente del tribunale in sostituzione del magistrato dinanzi al quale erano state precisate le conclusioni e che aveva trattenuto la causa in decisione; la Corte non ha cassato la sentenza impugnata, avendo il giudice d'appello sostanzialmente rinnovato il giudizio di merito e la decisione di primo grado).