(massima n. 1)
Ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimitą ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., quando il giudice di merito ometta di indicare, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicitą del suo ragionamento. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che, in una controversia relativa ad un atto di classamento catastale, aveva valorizzato l'ubicazione dell'immobile, ignorando o facendo oggetto di superficiale disamina altri elementi rilevanti a tal fine, quali il tessuto urbano di inserimento, il piano di ubicazione ed i servizi strutturati di godimento, lo stato di conservazione dell'unitą immobiliare e dell'edificio di cui questa faceva parte).