(massima n. 1)
Il contraente a cui favore sia stata pattuita una condizione ha facoltà di rinunziarvi sia prima sia dopo l'avveramento o il non avveramento della condizione e siffatta rinunzia, anche quando trattasi di condizione apposta a un contratto traslativo o costitutivo di diritti reali immobiliari, non deve necessariamente risultare da atto scritto e può, quindi, essere desunta anche da facta concludentia.