(massima n. 1)
Nella controversia tra il cessionario di un credito ed il debitore ceduto non sono litisconsorti necessari né il creditore cedente né, in caso di pił cessioni consecutive del medesimo credito, i cessionari intermedi, a meno che la parte che vi abbia interesse non abbia domandato l'accertamento dell'esistenza del credito o dell'efficacia delle cessioni nei confronti di tutti i soggetti che vi hanno preso parte.