(massima n. 1)
Č consentito alla Corte di cassazione decidere nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma secondo, c.p.c., una questione di diritto che non richieda nuovi accertamenti di fatto, anche quando essa - ritualmente prospettata sia in primo che in secondo grado - sia stata totalmente ignorata dai giudici di merito. In tale eventualitā, infatti, non solo non vi č stata alcuna limitazione al contraddittorio ed al diritto di difesa, ma la perdita per le parti di un grado di merito č compensata dalla realizzazione del principio costituzionale di speditezza, di cui all'art. 111 cost..