(massima n. 1)
La diversitā fra la data di deliberazione della sentenza indicata in calce alla medesima e la data dell'udienza collegiale fissata per tale deliberazione non č di per sč sola sufficiente a far ritenere, nel caso che quest'ultima sia successiva, che la sentenza sia stata deliberata prima di tale udienza, cioč a far ritenere superata la presunzione di rituale decisione della causa da parte del collegio, e si configura, invece, come frutto di mero errore materiale non invalidante.