(massima n. 1)
Il ricorso per cassazione, fondato sull'affermazione che il giudice di merito abbia travisato le risultanze della consulenza tecnica, č inammissibile, configurando un'ipotesi di travisamento dei fatti processuali contro cui č esperibile solo il rimedio della revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c..