(massima n. 2)
La condizione (sospensiva o risolutiva) non deve essere necessariamente collegata ad un interesse delle parti complementare o integrativo degli interessi direttamente riconducibili alla causa del contratto ma può anche servire interessi ulteriori e diversi, in modo da adattare gli effetti pratici del contratto alle concrete esigenze delle parti, con la conseguenza che anche questo interesse, assumendo giuridica rilevanza, legittima la parte ad avvalersi della condizione.