(massima n. 1)
Nel giudizio di legittimitą le censure relative all'interpretazione del contratto collettivo offerta dal giudice di merito possono essere prospettate unicamente sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e della insufficienza o contraddittorietą della motivazione, mentre la semplice contrapposizione dell'interpretazione proposta dal ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata non rileva ai fini dell'annullamento di quest'ultima; la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica e la denuncia del vizio di motivazione esigono la specifica indicazione del modo attraverso il quale si č realizzata l'anzidetta violazione e delle ragioni dell'obiettiva deficienza o contraddittorietą del ragionamento del giudice, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione di un'interpretazione diversa da quella criticata. (Fattispecie relativa agli artt. 51 e 52 del c.c.n.l. per il personale delle farmacie municipalizzate, interpretati dal giudice di merito nel senso della spettanza del preavviso, o dell'indennitą sostitutiva, al dipendente collocato a riposo per raggiunti limiti d'etą anche nel caso di opzione di trattenimento in servizio ex art. 6 del d.l. n. 791 del 1981, conv. in legge n. 54 del 1982; la S.C., ritenendo coerente tale interpretazione, ha respinto il ricorso del datore di lavoro, che si era limitato a proporre l'interpretazione opposta e a criticare genericamente la motivazione dell'impugnata sentenza).