(massima n. 1)
Nel caso in cui il sottoscrittore della procura a margine di un atto (nella specie, atto d'appello) formato a nome di una società non risulti indicato - né nel testo della procura, né nell'epigrafe dell'atto - come legale rappresentante della società, o come titolare di una funzione, o carica, implicante la rappresentanza della società, si configura la nullità della procura e l'inammissibilità dell'atto cui questa accede, giacchè, non essendo noto neppure in quale veste la procura sia stata conferita, l'effettività della sussistenza dei poteri rappresentativi in capo all'ignoto sottoscrittore non potrebbe risultare neanche dalla consultazione del registro delle imprese. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito, ritenendone carente la motivazione, laddove dichiarava identificabile il nominativo del conferente la procura a margine, senza tuttavia esplicitare, neppure "per relationem", il nominativo che asseriva leggibile).