(massima n. 1)
La procura alle liti conferita all'avvocato per l'esercizio dell'azione revocatoria può legittimare il difensore (se conferita "per ogni fase del giudizio") ad agire "in executivis" nei confronti dei soli soggetti che hanno partecipato al giudizio intrapreso dal creditore ai sensi degli artt. 2901 e segg. cod. civ. Se, invece, l'esecuzione deve essere promossa nei confronti del terzo, che, nelle more del giudizio di revocazione, abbia subacquistato il bene oggetto dell'atto revocato e che non abbia partecipato a detto giudizio, sarà necessaria una nuova procura al difensore, a nulla rilevando che la sentenza sia opponibile anche al terzo proprietario, siccome trascritta prima della trascrizione del subacquisto da parte di quest'ultimo.