(massima n. 1)
La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorso contenente, ai sensi dell'art. 366 cod. proc. civ. (richiamato dall'art. 370, comma secondo, stesso codice), l'esposizione delle ragioni atte a dimostrare l'infondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata dal ricorrente. In mancanza di tale atto, essa non può presentare memoria ma solamente partecipare alla discussione orale. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibili controricorsi privi della sommaria esposizione del fatto e delle ragioni per le quali le doglianze addotte a sostegno del ricorso sono da disattendere, ed ha escluso l'ammissibilità della loro integrazione mediante memoria presentata a norma dell'art. 378 cod. proc. civ., atteso che questa ha esclusivamente la funzione di illustrare ed approfondire gli atti iniziali del giudizio di cassazione).