(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, la mancata contestazione di un fatto costitutivo della domanda, ai sensi dell'art. 416, terzo comma, c.p.c., esclude il fatto non contestato dal tema di indagine solo allorché il giudice non sia in grado, in concreto, di accertarne l'esistenza o l'inesistenza, "ex officio", in base alle risultanze ritualmente acquisite.