(massima n. 1)
Il patto compromissorio libero non demanda agli arbitri l'esercizio di una funzione giurisdizionale, ma conferisce loro un mandato per l'espletamento di una attività negoziale e poiché il potere degli arbitri di dare esecuzione al mandato presuppone la validità e l'efficacia dell'atto di conferimento, la cognizione in ordine alla ricorrenza di tale presupposto non può spettare a costoro, ma permane in capo al giudice ordinario.