(massima n. 1)
Nel caso in cui una condizione sia costituita da un evento incerto sia nell'an che nel «quando», le parti possono concordare un limite temporale riguardo al suo verificarsi, per non lasciare indefinitamente nell'incertezza l'efficacia del contratto, e sono abilitate a porre tale limite nell'interesse esclusivo di una di esse, nonché a rinunciare a farlo valere, anche con comportamenti concludenti.