(massima n. 1)
Qualora l'appello sia preposto nei confronti di persona defunta nel corso del primo grado o nelle more del termine per l'impugnazione, anziché nei confronti del di lui erede, la nullitą della notificazione non č deducibile con il ricorso per cassazione, quando la medesima notificazione sia stata ricevuta dal difensore costituito in prime cure per il "de cuius" e questi, senza far constatare la morte della parte rappresentata, ne abbia notiziato l'erede. Infatti, nella suddetta ipotesi č manifestamente infondata la deduzione di violazione dei principi regolatori del giusto processo, avendo l'erede consapevolmente lasciato svolgere il menzionato giudizio di appello.