(massima n. 1)
In sede di regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 cod. proc. civ., il difetto di giurisdizione va rilevato d'ufficio, rispetto a quei profili e domande per cui esso non risulti specificamente denunciato dalle parti, e salva la ricorrenza di preclusioni di carattere processuale, poiché detto regolamento, pur non essendo un mezzo di impugnazione, configura comunque, ai sensi dell'art. 37 cod. proc. civ., uno "stato" del processo, conformandosi tale doverositą anche al canone della ragionevole durata ex art. 111 Cost.