(massima n. 1)
Nel caso in cui nella notificazione della sentenza, la parte elegga domicilio a norma dell'art. 330 c.p.c. presso un professionista diverso da quello che l'aveva difesa e presso il quale essa aveva eletto domicilio nel precedente corso di giudizio, senza espressamente revocare anche il mandato defensionale rilasciato al primo avvocato per tutti gli eventuali gradi del medesimo giudizio, la notifica dell'atto d'impugnazione eseguita presso lo studio di quel primo avvocato č nulla, ma non giuridicamente inesistente; con la conseguenza che il relativo vizio č sanato dalla costituzione nel giudizio d'impugnazione della parte cui la notificazione era destinata.