(massima n. 2)
Qualora la querela di falso venga proposta nel giudizio davanti al tribunale in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, il tribunale stesso può provvedere su entrambi i processi con unica sentenza, come giudice di primo grado sulla questione di falso e come giudice di secondo grado sull'appello avverso la sentenza del giudice di pace. Ne consegue che le statuizioni del tribunale, nella duplice funzione, determinano l'autonomia dei mezzi di impugnazione, nel senso che la prima statuizione deve essere impugnata con l'appello e la seconda con il ricorso per cassazione.