(massima n. 1)
Il controricorso per cassazione sottoscritto da un avvocato iscritto nell'apposito albo può essere validamente notificato su istanza di altro avvocato, nominato unitamente al primo difensore del controricorrente per il giudizio di legittimità ma non abilitato all'esercizio davanti alle magistrature superiori, perché il particolare requisito dell'iscrizione nell'albo speciale riguarda l'attività difensiva e non già quella puramente procuratoria, le quali possono non coesistere nello stesso soggetto, e la notificazione è atto dell'ufficiale giudiziario eseguibile ad istanza del procuratore.