(massima n. 1)
Nel caso in cui una condicio iuris sia costituita da un evento incerto sia nell'an che nel quando, le parti possono concordare un limite temporale riguardo al suo verificarsi, per non lasciare indefinitamente nell'incertezza l'efficacia del contratto, e sono abilitate a porre tale limite nell'interesse esclusivo di una di esse, nonché a rinunciare a farlo valere, anche con comportamenti concludenti. (Fattispecie relativa all'acquisto di un immobile da parte di uno Stato estero e alla relativa autorizzazione governativa. La S.C., sulla base del riportato principio e della ritenuta insussistenza dei dedotti vizi di motivazione, ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto il termine contrattualmente previsto circa il rilascio dell'autorizzazione posto nell'esclusivo interesse dell'acquirente; identificando la comune intenzione delle parti sulla base non solo del senso letterale delle parole ma anche della complessiva regolamentazione negoziale e del comportamento delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto).