(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 82, secondo comma, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, la notificazione della sentenza, ai fini del decorso del termine d'impugnazione, può ritenersi validamente effettuata presso la cancelleria del giudice "a quo", nel caso in cui il difensore domiciliatario sia stato cancellato dall'albo degli avvocati e il solo procuratore residuo, iscritto in albo diverso da quello del tribunale nella cui circoscrizione la causa si è svolta, non abbia ancora provveduto a nominare un nuovo domiciliatario.