(massima n. 2)
Nel processo con pluralitā di parti, ove una domanda di risarcimento danni sia proposta nei confronti di due soggetti in modo tale che il fatto determinante la responsabilitā di uno dei due č solamente quello posto in essere dall'altro, insorge un vincolo di solidarietā passiva, in conseguenza del rapporto di dipendenza, tale da determinare l'inscindibilitā della causa. Pertanto, la notificazione della sentenza effettuata a cura di uno dei coobbligati č idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, ad opera del soccombente, nei confronti di tutte le sue controparti e, perciō, anche del coobbligato solidale che non ha proceduto alla predetta notificazione. (Fattispecie in tema di responsabilitā di dipendente pubblico ai sensi dell'art. 2049 c.c.).