(massima n. 1)
Quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio afferente all'individuazione del soggetto passivamente legittimato a stare in giudizio, sostanziandosi l'attivitā della parte in una deviazione dal modello legale dell'adempimento ex art. 163, secondo comma, n. 2 e 164 c.p.c., il giudice di legittimitā non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicitā della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma č investito del potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, in quanto il vizio dell'atto di citazione e della relativa notifica richiama un fatto processuale, qual č il difetto di attivitā del giudice o delle parti, che refluisce nella nullitā della sentenza o del procedimento, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c..