(massima n. 1)
Il rapporto processuale tra creditore, debitore principale e fideiussore, che è facoltativo nella fase d'introduzione del giudizio, potendo il creditore agire separatamente, a norma dell'art. 1944, primo comma, c.c., nei confronti dei due debitori solidali, una volta instaurato dà luogo a un litisconsorzio processuale, che diventa necessario nei gradi d'impugnazione, se siano riproposti temi comuni al debitore principale e al fideiussore, sicchè il giudice d'appello, davanti al quale il fideiussore sollevi questioni attinenti al rapporto principale, non può negare ingresso ai relativi motivi di gravame in forza dell'acquiescenza prestata alla sentenza di primo rado dal debitore principale, ma è tenuto ad integrare il contraddittorio nei suoi confronti a norma dell'art. 331 c.p.c..