(massima n. 1)
Il principio secondo cui la violazione dell'obbligo del giudice di decidere nei limiti della domanda, configurando un vizio "in procedendo", determina l'estensione del sindacato della Corte di cassazione al fatto, con il conseguente esame diretto degli atti processuali, si applica anche al caso in cui la censura riguardi la violazione, ad opera del giudice di pace, del disposto dell'art. 320, comma terzo, c.p.c., nella parte in cui stabilisce un sistema di preclusioni che limita alla sola prima udienza il completamento dell'attivitą assertiva, mediante la definitiva precisazione dei fatti posti a fondamento della domanda.