(massima n. 1)
Il valore di una causa in tema di pensione d'invaliditā (o di diritto alla rendita INAIL per i superstiti), al fine di stabilire gli onorari (e i diritti) spettanti al difensore, deve essere determinato alla stregua del criterio dettato dal secondo comma dell'art. 13 c.p.c. per le cause relative a rendite temporanee o vitalizie (e cioč cumulando fino ad un massimo di dieci le annualitā domandate), alle quali, ove venga in contestazione l'accertamento del diritto alla corresponsione nella misura richiesta, č assimilabile la prestazione assicurativa. (principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, c.p.c.).