(massima n. 1)
Il deposito in cancelleria di una copia fotostatica del ricorso per cassazione, in luogo dell'originale, determina improcedibilitą del ricorso stesso, ai sensi dell'art. 369, primo comma, c.p.c., qualora l'omesso deposito dell'originale non consenta alla Corte di verificare la conformitą della copia e di accertare, quindi, che il ricorso possiede i requisiti di cui all'art. 365 c.p.c., senza che rilevi la mancata contestazione tra le parti della conformitą tra copia e originale, non trovando applicazione, nella specie, il disposto dell'art. 2719 c.c., il quale riguarda la diversa questione dell'efficacia probatoria di un documento da valere fra le parti.